L'Associazione Goldenstar è la fondatrice del
Club Magico Molisano e la sua coordinatrice,
di seguito il suo statuto
Club Magico Molisano e la sua coordinatrice,
di seguito il suo statuto
STATUTO della GOLDENSTAR
ARTICOLO 1. Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita nel Comune di Portocannone (CB) in Via P. Nenni n°7, un’Associazione denominata "GOLDENSTAR". La denominazione ufficiale può essere integrata o sostituita con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo. Parimenti, la sede dell’associazione può essere spostata con delibera del Direttivo.
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati. Tutte le cariche sono gratuite. Potranno essere presi in considerazione, in via eccezionale, eventuali rimborsi spese solo se preventivamente autorizzati all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 2. L'associazione non ha fini di lucro, è apolitica e a partitica, è aperta a tutti senza distinzioni di sesso, religione e/o provenienza/appartenenza geografica e/o culturale. L'associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi e persegue l’affermazione dell’identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale nell’aria di riferimento comunale, regionale, nazionale e internazionale. L'Associazione ha il compito primario di PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO dell’arte di Prestigiazione, Illusionismo, Animazione e Spettacoli d’Intrattenimento in genere. Per la crescita umana e sociale dei propri soci l’Associazione potrà peraltro, promuovere, valorizzare e gestire attività culturali, ricreative, turistiche, enogastronomiche, assistenziali, ambientalistiche, educative, di prevenzione sanitaria e promozione sociale.
In particolare essa ha lo scopo di:
Proporsi come luogo d’incontro e di aggregazione nel nome d’interessi comuni di cui sopra assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso la pratica di diverse discipline -
Al raggiungimento dei propri scopi, l’associazione si avvale di:
Concorre all’elaborazione di studi e ricerche di carattere generale e particolare -
Potrà inoltre adempiere a:
Eventuale opzione alla L. 398/91 per la gestione delle attività collaterali commerciali, di supporto e finanziamento alle attività istituzionali, organizzare fiere, sagre, feste, manifestazioni, mostre e mercati anche itineranti, tornei - Per tutto quanto non espressamente
contemplato, vale la normativa vigente ivi compreso quanto stabilito
dalla D.L.vo n° 460/97 e L. 383/2000.
Eventuale opzione alla L. 398/91 per la gestione delle attività collaterali commerciali, di supporto e finanziamento alle attività istituzionali, organizzare fiere, sagre, feste, manifestazioni, mostre e mercati anche itineranti, tornei -
ARTICOLO 3. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
Il Patrimonio dell’Associazione è costituto: dai beni mobili e immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione - Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori - Altri Versamenti effettuati da chiunque aderisca all’Associazione - Da donazioni e sovvenzioni, contributi di enti pubblici e privati, regalie e quant'altro, regolarmente accettate -
Dal ricavato di manifestazioni, corsi, fiere, spettacoli, concorsi a
premi, lotterie, collaborazioni e simili organizzate a beneficio
dell'associazione - Da fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio -
Dagli introiti realizzati nello svolgimento di attività diverse, ivi
compresi i corrispettivi per servizi prestati ai soci, e contributi e/o
rimborsi disposti da Enti pubblici e privati - Dai corrispettivi per servizi prestati a favore degli associati o alle strutture territoriali per loro conto - Dal ricavato di realizzazioni di libri, dvd, cd rom e affini - Dai redditi derivanti dal suo patrimonio - Dai contributi a fondo perduto da chiunque provenienti ed erogazioni liberali -
Il patrimonio sarà incrementato dei contributi, dei lasciti, delle
donazioni e dei legati destinati a incrementarne la consistenza -
Il patrimonio sarà incrementato dei contributi, dei lasciti, delle
donazioni e dei legati destinati a incrementarne la consistenza -
Il patrimonio dell'associazione potrà essere investito in titoli
obbligazionari ed eventualmente, in ragione della metà, in immobili. I
redditi del patrimonio dovranno essere imputati almeno per la metà ad
apposito fondo del passivo a copertura della svalutazione monetaria -
Il patrimonio dell’Associazione e quello proprio delle strutture
periferiche, se esistenti, è costituito da: Beni mobili e immobili che
pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo - Può, inoltre, trovare risorse finanziarie attraverso la conclusione, con terzi, di contratti di natura commerciale.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa minima da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall’Associazione in conformità ai propri fini istituzionali.
ARTICOLO 4. Sono organi dell'Associazione:
L'Assemblea dei soci - Il Consiglio Direttivo - Il Presidente - Il Vice Presidente - Il Segretario - Il Tesoriere - Il Curatore (se nominato) - Il Revisore dei Conti (se nominato) - Il portavoce (se nominato) -
Eventuali Onoreficenze. Le attività svolte dai soci a favore
dell’associazione e volte al raggiungimento dei fini sociali, sono
svolte prevalentemente a titolo volontario, gratuito e senza fini di
lucro, in relazione alla disponibilità personale. I soci hanno diritto a
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse
dall’Associazione. Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale,
al rispetto del presente statuto, a osservare le delibere degli organi
sociali, a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all’interno
dell’Associazione e fuori. Le quote associative non sono rivalutabili
né sono trasmissibili a terzi se non per causa di morte. L’adesione
all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi
ulteriori rispetto alle quote di cui al punto precedente. E’ comunque
facoltà dei soci dell’Associazione di effettuare versamenti ulteriori
rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono
essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra
determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi
nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte,
di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può
pertanto, farsi luogo alla richiesta di quanto versato all’Associazione
a titolo di versamento al fondo di dotazione.
ARTICOLO 5. L'appartenenza al sodalizio è a tempo indeterminato. I soci sono suddivisi in Onorari, Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Collettivi, Accompagnatori, Simpatizzanti e Aggregati. Il direttivo, attraverso regolare delibera, si riserva di introdurre altre tipologie di soci d’appartenenza con le relative quote assegnate. Sono soci coloro che abbiano domandato di far parte dell’Associazione, nel corso della sua esistenza, per svolgere un’attività prevista all’art. 2 la cui domanda redatta su apposito modulo sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di un’irreprensibile condotta morale e civile. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto della presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione non è ammesso appello. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Tutti i soci maggiorenni che abbiano la cittadinanza italiana o straniera di ambo i sessi, trascorsi almeno tre mesi dal momento dell’ammissione, hanno diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali sia come elettorato attivo che passivo secondo regole indette di seguito nello statuto ed eventuali modifiche nel regolamento interno. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne nella prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento del 18° anno di età. La qualifica di socio, da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento e a ricevere la tessera sociale. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale stabilità annualmente dall’Assemblea. Sono altresì tenuti al pagamento di eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie. I soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, nonché ad avere comportamenti di correttezza e di buona fede nei confronti dell’Associazione, dei suoi organi e degli altri soci tali da non contrastare con le finalità dell’Associazione.
ARTICOLO 6. I nuovi soci verseranno, come diritto di segreteria, una quota d’iscrizione stabilita dal Consiglio.
I soci che non avranno rinnovato l'iscrizione inviando la propria quota entro il 31 gennaio di ogni anno potranno provvedervi entro il 31 marzo successivo versando nuovamente la quota d’iscrizione. Decorso tale ultimo termine in caso di nuovo inadempimento saranno ritenuti morosi. Il numero dei soci è illimitato. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annuale minima di adesione all’Associazione in ogni categoria di socio.
L’adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di altro esborso rispetto alla quota annuale fatti salvi i corrispettivi per i servizi usufruiti. E’ comunque facoltà degli associati eseguire versamenti spontanei e facoltativi ulteriori. I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come dal Direttivo determinato e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi ripetibili, né rivalutabili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso, di esclusione. Il versamento non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
ARTICOLO 7. La qualifica di socio si perde:
Per dimissioni - Per morosità nel pagamento delle quote associative dove previste - Per espulsione/radiato dall’associazione - Decesso
Il consiglio Direttivo delibera insindacabilmente nei casi sopra esposti. Il socio radiato perde le quote eventualmente versate. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall’Associazione mediante comunicazione con lettera raccomandata inviata al Consiglio Direttivo della struttura di appartenenza che ne verificherà l’autenticità e motivazioni. Prende atto della volontà di recesso e lo approva registrandone la cancellazione sugli appositi registri. Tale recesso comporta la perdita di ogni diritto da socio dal momento dell’accettazione da parte del direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà prendere provvedimenti disciplinari a carico dei soci che commettano azioni non corrette nei confronti dell'associazione e della sua immagine, non osservino le norme dello statuto e le disposizioni del Consiglio Direttivo.
I provvedimenti possono essere: Censura verbale o scritta - Sospensione periodica - Radiazione.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l’esclusione/radiazione del socio per:
Mancato pagamento della quota sociale (morosità) -
Inosservanza di quanto previsto nel presente statuto, dell’eventuale
regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali - Appropriazione indebita di fondi sociali, documenti o altro di proprietà dell’Associazione - Denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali e di chiunque aderisca all’Associazione.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, la quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Avverso l’esclusione, il socio può ricorrere, entro trenta giorni, con istanza motivata diretta al Presidente.
ARTICOLO 8. Convocazione del Consiglio Direttivo e validità delle deliberazioni. Il Consiglio Direttivo è convocato: Dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno -
Quando ne facciano richiesta un terzo (1/3) dei suoi componenti. La
convocazione è comunicata mediante Email, lettera, fax, telegramma o
altra forma decisa nel regolamento interno contenente il giorno, il
luogo, l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare,
inviata a tutti i membri del Consiglio Direttivo e ai membri del
Collegio dei Sindaci, se esistente, almeno cinque giorni prima della
data fissata per la riunione. Alla presenza di circostanze di comprovata
urgenza tale termine è ridotto a due giorni e in tal caso il Consiglio
Direttivo s'intende validamente convocato. Il Consiglio Direttivo è
comunque validamente costituito e atto a deliberare anche in assenza
delle predette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i
suoi membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora
sia presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono
assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale
il voto del Presidente. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte
le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consigliere che
ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.
ARTICOLO 9. L'Assemblea dei soci è costituita dalla totalità dei soci Ordinari e Fondatori. Essa nomina ogni cinque anni il Consiglio Direttivo. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue decisioni sono prese in conformità alla legge e al presente statuto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali. All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale annuale risultanti alla data dell'assemblea. Le assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione assistito dal Segretario. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo e suoi soci. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro il mese di marzo di ogni anno. L'Assemblea è indetta dal Presidente dell'Associazione previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno con avviso nella sede sociale e convocazione scritta mediante lettera, fax, e-mail o sms/wp ai singoli soci
almeno otto giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea è valida in prima
convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci e
delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in
seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è
valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza.
L'Assemblea straordinaria può essere convocata: Dal Presidente - Da 2/3 del Consiglio Direttivo -
Da 1/3 dei soci. Il Presidente, d'intesa con il Consiglio, ne
stabilisce la data e l'ora, con avviso almeno otto giorni prima nella
sede sociale e tramite convocazione scritta effettuata nei modi di cui
sopra. L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la
partecipazione di almeno la metà dei soci più uno e delibera con voto
di maggioranza; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo
la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e
delibera a maggioranza dei presenti. Le modifiche statutarie sono
adottate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 2/3
degli associati.
ARTICOLO 10. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero di consiglieri compreso tra 4 e 7 da determinarsi prima della nomina dell'Assemblea medesima. I consiglieri restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario; potrà altresì procedere all’elezione di Consiglieri, Direttori Artistici, Portavoce, Addetti stampa, ecc.
Il Consiglio provvederà all’emanazione del regolamento interno e alle successive modifiche, se necessarie.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è l'organo direttivo dell'Associazione ed ha i più ampi poteri di amministrazione, sia ordinari che straordinari. Spetta al Consiglio Direttivo l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta, nonché la richiesta di eventuali adeguamenti della quota sociale annuale. Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto apposito verbale firmato dai presenti. In particolare al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
La gestione dell’Associazione secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea - Stabilisce le prestazioni di servizi ai soci e ai terzi e le relative modalità - La predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo - Ratifica tutti gli atti e contratti aventi natura straordinaria inerente all’attività sociale - Gestisce i beni immobili di proprietà dell’Associazione - Decide sull’ammissione dei soci qualora avvengano controversie - Decide sull'esclusione dei soci nei casi previsti - Stabilisce l’importo minimo delle quote annuali - Può adottare un regolamento interno per l'ammissione e il recesso dei soci.
E' in facoltà del Consiglio avvalersi della collaborazione o della consulenza di esperti anche esterni. Qualora venga meno per dimissioni o altre cause un membro del Consiglio, il Presidente eleggerà il nuovo consigliere che resterà in carica alla prima assemblea successiva. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi compiti.
Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario
dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre
all’approvazione Dell’assemblea. Il rendiconto consuntivo deve informare
circa la situazione economica-finanziaria dell’Associazione, con
separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere
accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata
relazione di accompagnamento. Il rendiconto deve essere redatto con
chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione,
nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli
associati. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di
tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’Assemblea che ne ha
all’ordine del giorno l’approvazione.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
Deliberare sulle domande di ammissione dei soci - Decidere l’importo delle quote sociali e di quelle suppletive per determinati servizi - Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea -
Fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una
volta l’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi
necessario o sia chiesto dai soci - Redigere i regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati - Adottare i provvedimenti di sospensione, di espulsione e di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari - Attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci - Nomina il Presidente, Vice Presidente e il Segretario.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni personalmente o per mezzo di suoi delegati. Inoltre: Convoca e presiede il Consiglio Direttivo - Cura l’attenzione delle delibere del Consiglio Direttivo - Stipula gli atti inerenti all’attività.
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalle elezioni di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il tesoriere, salvo diversamente, potrà curare l’amministrazione dell’Associazione e s’incarica della tenuta dei libri contabili e delle riscossioni e dei pagamenti da eseguirsi previa delibera del Consiglio Direttivo. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite alla stessa persona.
ARTICOLO 11. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso.
In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito dal vice-presidente
e in mancanza di questo dal consigliere più anziano d'età. Il
Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei
soci. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e
agisce e opera previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il
Presidente, previa autorizzazione unanime del Consiglio può accedere a
mutui bancari e aperture di conti correnti presso istituti di credito.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai
terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il
Presidente può delegare la rappresentanza dell’Associazione ad altri
membri del Consiglio stesso. Il Presidente è preposto al compimento di
atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli
indirizzi ricevuti dal Consiglio Direttivo. Egli stipula tutti gli atti e
contratti inerenti all’attività sociale, assume obbligazioni per conto
dell’Associazione e rilascia eventuale quietanza. Il Presidente decide
sull’ammissione, il recesso o l’esclusione dei soci, fatta eccezione per
i casi previsti al precedente articolo, di spettanza del Consiglio
Direttivo. Egli dovrà seguire le indicazioni previste nell'eventuale
regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente, ove
nominato, coadiuva il Presidente e, in caso d’impedimento di questi, ne
assume le mansioni.
ARTICOLO 12. Tesoriere e Segretario sono organi ausiliari del Presidente. Sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono scelti tra i membri del Consiglio stesso. Le due cariche possono essere rivestite anche da uno stesso membro del Consiglio. Il Segretario assiste al Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni. Il Segretario è responsabile insieme al Presidente e al Tesoriere della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Segretario il Consiglio nominerà nel suo interno un Segretario esclusivamente per la redazione del verbale della riunione in cui il segretario già nominato sia assente. Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'associazione. Sarà compito del Tesoriere inoltre assicurarsi che alla fine di ogni esercizio sociale siano depositati presso la sede sociale i bilanci preventivi e consuntivi, per consentirne la conoscenza agli associati. Il Tesoriere è responsabile di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la regolarità dei movimenti in entrata e in uscita. Il Tesoriere si avvale della collaborazione del Curatore affinché la documentazione sia custodita nei locali della sede fiscale sotto la responsabilità di entrambi. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di sua assenza. Il Revisore dei Conti segue tutti i movimenti del direttivo. Ne valuta le scelte, i movimenti economici e ne comunica ai soci qualora ne ritenga opportuno una migliore visione di un’eventuale anomalia del rispetto del presente regolamento o dello statuto. Esso rappresenta la super visione dei soci stessi nelle valutazioni dell’operato del Consiglio Direttivo. Il Curatore dei "Documenti e Beni Patrimoniali" è custode e responsabile dei documenti dell’associazione all’interno della sede fiscale della stessa. E’ colui che verifica, custodisce e verifica l’allocazione e lo stato fisico dei Beni Patrimoniali. Ne valuta le condizioni, i valori e l’eventuale sostituzione degli stessi. Riferisce al consiglio variazioni di posto, di stato fisico ed eventuale richiesta di sostituzione. Prende decisioni in merito dopo l’autorizzazione del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 13. L’Associazione potrà costituire in Italia e all’estero delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
ARTICOLO 14. L'Associazione non potrà essere dichiarata responsabile per eventuali danni comunque derivati ai soci in conseguenza dell'attività da essi svolta. Il singolo socio è peraltro personalmente responsabile per eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento della sua attività associativa e pertanto è tenuto a sollevare l'Associazione da ogni responsabilità o da risarcimento di danni a terzi.
ARTICOLO 15. L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio, o rendiconto, preventivo e consuntivo. Le relative approvazioni devono avvenire entro il mese di marzo di ogni anno. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell’assemblea. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria
dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei
confronti degli associati; copia dello stesso deve essere affisso presso
l'albo della sede sociale, a disposizione di tutti gli associati.
ARTICOLO 16. Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale.
In tutti i casi, il Collegio Arbitrale sarà composto di n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, e il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale dove territorialmente ha sede l’Associazione. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nome del proprio arbitro. L’arbitrato avrà sede dove l’Associazione opera e il Collegio giudicheranno e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare a ogni effetto, come irritale.
ARTICOLO 17. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato col voto favorevole dei 2/3 degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione le proprietà e le attività, dopo l'estinzione di eventuali debiti, vengono devolute alle istituzioni con le stesse finalità.
ARTICOLO 18. Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme del regolamento interno e del Codice Civile.
Il Patrimonio dell’Associazione è costituto: dai beni mobili e immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione -
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa minima da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall’Associazione in conformità ai propri fini istituzionali.
ARTICOLO 4. Sono organi dell'Associazione:
L'Assemblea dei soci -
ARTICOLO 5. L'appartenenza al sodalizio è a tempo indeterminato. I soci sono suddivisi in Onorari, Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Collettivi, Accompagnatori, Simpatizzanti e Aggregati. Il direttivo, attraverso regolare delibera, si riserva di introdurre altre tipologie di soci d’appartenenza con le relative quote assegnate. Sono soci coloro che abbiano domandato di far parte dell’Associazione, nel corso della sua esistenza, per svolgere un’attività prevista all’art. 2 la cui domanda redatta su apposito modulo sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di un’irreprensibile condotta morale e civile. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto della presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione non è ammesso appello. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Tutti i soci maggiorenni che abbiano la cittadinanza italiana o straniera di ambo i sessi, trascorsi almeno tre mesi dal momento dell’ammissione, hanno diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali sia come elettorato attivo che passivo secondo regole indette di seguito nello statuto ed eventuali modifiche nel regolamento interno. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne nella prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento del 18° anno di età. La qualifica di socio, da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento e a ricevere la tessera sociale. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale stabilità annualmente dall’Assemblea. Sono altresì tenuti al pagamento di eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie. I soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, nonché ad avere comportamenti di correttezza e di buona fede nei confronti dell’Associazione, dei suoi organi e degli altri soci tali da non contrastare con le finalità dell’Associazione.
ARTICOLO 6. I nuovi soci verseranno, come diritto di segreteria, una quota d’iscrizione stabilita dal Consiglio.
I soci che non avranno rinnovato l'iscrizione inviando la propria quota entro il 31 gennaio di ogni anno potranno provvedervi entro il 31 marzo successivo versando nuovamente la quota d’iscrizione. Decorso tale ultimo termine in caso di nuovo inadempimento saranno ritenuti morosi. Il numero dei soci è illimitato. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annuale minima di adesione all’Associazione in ogni categoria di socio.
L’adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di altro esborso rispetto alla quota annuale fatti salvi i corrispettivi per i servizi usufruiti. E’ comunque facoltà degli associati eseguire versamenti spontanei e facoltativi ulteriori. I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come dal Direttivo determinato e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi ripetibili, né rivalutabili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso, di esclusione. Il versamento non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
ARTICOLO 7. La qualifica di socio si perde:
Per dimissioni -
Il consiglio Direttivo delibera insindacabilmente nei casi sopra esposti. Il socio radiato perde le quote eventualmente versate. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall’Associazione mediante comunicazione con lettera raccomandata inviata al Consiglio Direttivo della struttura di appartenenza che ne verificherà l’autenticità e motivazioni. Prende atto della volontà di recesso e lo approva registrandone la cancellazione sugli appositi registri. Tale recesso comporta la perdita di ogni diritto da socio dal momento dell’accettazione da parte del direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà prendere provvedimenti disciplinari a carico dei soci che commettano azioni non corrette nei confronti dell'associazione e della sua immagine, non osservino le norme dello statuto e le disposizioni del Consiglio Direttivo.
I provvedimenti possono essere: Censura verbale o scritta -
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l’esclusione/radiazione del socio per:
Mancato pagamento della quota sociale (morosità) -
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, la quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Avverso l’esclusione, il socio può ricorrere, entro trenta giorni, con istanza motivata diretta al Presidente.
ARTICOLO 8. Convocazione del Consiglio Direttivo e validità delle deliberazioni. Il Consiglio Direttivo è convocato: Dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno -
ARTICOLO 9. L'Assemblea dei soci è costituita dalla totalità dei soci Ordinari e Fondatori. Essa nomina ogni cinque anni il Consiglio Direttivo. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue decisioni sono prese in conformità alla legge e al presente statuto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali. All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale annuale risultanti alla data dell'assemblea. Le assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione assistito dal Segretario. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo e suoi soci. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro il mese di marzo di ogni anno. L'Assemblea è indetta dal Presidente dell'Associazione previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno con avviso nella sede sociale e convocazione scritta mediante lettera, fax, e-
ARTICOLO 10. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero di consiglieri compreso tra 4 e 7 da determinarsi prima della nomina dell'Assemblea medesima. I consiglieri restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario; potrà altresì procedere all’elezione di Consiglieri, Direttori Artistici, Portavoce, Addetti stampa, ecc.
Il Consiglio provvederà all’emanazione del regolamento interno e alle successive modifiche, se necessarie.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è l'organo direttivo dell'Associazione ed ha i più ampi poteri di amministrazione, sia ordinari che straordinari. Spetta al Consiglio Direttivo l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta, nonché la richiesta di eventuali adeguamenti della quota sociale annuale. Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto apposito verbale firmato dai presenti. In particolare al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
La gestione dell’Associazione secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea -
E' in facoltà del Consiglio avvalersi della collaborazione o della consulenza di esperti anche esterni. Qualora venga meno per dimissioni o altre cause un membro del Consiglio, il Presidente eleggerà il nuovo consigliere che resterà in carica alla prima assemblea successiva. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi compiti.
Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
Deliberare sulle domande di ammissione dei soci -
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni personalmente o per mezzo di suoi delegati. Inoltre: Convoca e presiede il Consiglio Direttivo -
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalle elezioni di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il tesoriere, salvo diversamente, potrà curare l’amministrazione dell’Associazione e s’incarica della tenuta dei libri contabili e delle riscossioni e dei pagamenti da eseguirsi previa delibera del Consiglio Direttivo. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite alla stessa persona.
ARTICOLO 11. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso.
In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito dal vice-
ARTICOLO 12. Tesoriere e Segretario sono organi ausiliari del Presidente. Sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono scelti tra i membri del Consiglio stesso. Le due cariche possono essere rivestite anche da uno stesso membro del Consiglio. Il Segretario assiste al Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni. Il Segretario è responsabile insieme al Presidente e al Tesoriere della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Segretario il Consiglio nominerà nel suo interno un Segretario esclusivamente per la redazione del verbale della riunione in cui il segretario già nominato sia assente. Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'associazione. Sarà compito del Tesoriere inoltre assicurarsi che alla fine di ogni esercizio sociale siano depositati presso la sede sociale i bilanci preventivi e consuntivi, per consentirne la conoscenza agli associati. Il Tesoriere è responsabile di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la regolarità dei movimenti in entrata e in uscita. Il Tesoriere si avvale della collaborazione del Curatore affinché la documentazione sia custodita nei locali della sede fiscale sotto la responsabilità di entrambi. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di sua assenza. Il Revisore dei Conti segue tutti i movimenti del direttivo. Ne valuta le scelte, i movimenti economici e ne comunica ai soci qualora ne ritenga opportuno una migliore visione di un’eventuale anomalia del rispetto del presente regolamento o dello statuto. Esso rappresenta la super visione dei soci stessi nelle valutazioni dell’operato del Consiglio Direttivo. Il Curatore dei "Documenti e Beni Patrimoniali" è custode e responsabile dei documenti dell’associazione all’interno della sede fiscale della stessa. E’ colui che verifica, custodisce e verifica l’allocazione e lo stato fisico dei Beni Patrimoniali. Ne valuta le condizioni, i valori e l’eventuale sostituzione degli stessi. Riferisce al consiglio variazioni di posto, di stato fisico ed eventuale richiesta di sostituzione. Prende decisioni in merito dopo l’autorizzazione del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 13. L’Associazione potrà costituire in Italia e all’estero delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
ARTICOLO 14. L'Associazione non potrà essere dichiarata responsabile per eventuali danni comunque derivati ai soci in conseguenza dell'attività da essi svolta. Il singolo socio è peraltro personalmente responsabile per eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento della sua attività associativa e pertanto è tenuto a sollevare l'Associazione da ogni responsabilità o da risarcimento di danni a terzi.
ARTICOLO 15. L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio, o rendiconto, preventivo e consuntivo. Le relative approvazioni devono avvenire entro il mese di marzo di ogni anno. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell’assemblea. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-
ARTICOLO 16. Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale.
In tutti i casi, il Collegio Arbitrale sarà composto di n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, e il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale dove territorialmente ha sede l’Associazione. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nome del proprio arbitro. L’arbitrato avrà sede dove l’Associazione opera e il Collegio giudicheranno e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare a ogni effetto, come irritale.
ARTICOLO 17. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato col voto favorevole dei 2/3 degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione le proprietà e le attività, dopo l'estinzione di eventuali debiti, vengono devolute alle istituzioni con le stesse finalità.
ARTICOLO 18. Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme del regolamento interno e del Codice Civile.
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